Vacanza rovinata

Ritardi aerei, strutture alberghiere inadeguate e bagagli smarriti sono solo alcuni dei disagi che fanno di una vacanza, una vacanza rovinata. Il termine “vacanza rovinata” è usato per identificare il danno corrispondente al disagio psico-fisico subito dal turista per non aver goduto pienamente delle proprie ferie ed è ormai riconosciuto da anni come il diritto a ottenere un risarcimento nel caso in cui negligenze o ritardi non abbiano consentito di godere appieno delle proprie ferie.

 

Se anche tu sei rimasto vittima di una “vacanza rovinata”, leggi i nostri semplici consigli e non esitare a contattarci.

Cosa fare per ottenere un risarcimento in caso di  vacanza rovinata?

–  non dimenticare che c’è un termine di 10 giorni dal rientro per formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso o risarcimento del danno scrivendo una lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi e al tour operator (non dimenticare di scrivere anche a noi una copia per conoscenza: Unione Nazionale Consumatori, Via Duilio 13, 00192 Roma);

– tieni presente che se hai acquistato un pacchetto turistico tutto compreso, la tua richiesta dovrà essere indirizzata all’organizzatore e non al singolo fornitore di servizi turistici (quindi non scrivere alla compagnia aerea per ritardo o smarrimento del bagaglio);

– ricorda di conservare il catalogo, la documentazione di viaggio e ogni altro elemento comprovante l’inadempimento del tour operator;

– la protezione assicurata al consumatore turista in caso di vacanza rovinata non cambia se hai comprato un viaggio, una vacanza o un pacchetto turistico online;



Il Fondo Nazionale di Garanzia (d’ora in poi Fondo), disciplinato dall’art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, interviene per:

 

consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;

In pratica il fondo interviene solo se:

Il Fondo Nazionale di Garanzia (d’ora in poi Fondo), disciplinato dall’art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, interviene per:


·         consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico; 

·         consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a); 

·         fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri. 


Che cosa è il pacchetto turistico?

Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: 

·         trasporto;

·         alloggio

·         servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc. 


Il Fondo non interviene


·         quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.; 

·         se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti; 

·         se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.; 

·         se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico; 

·         se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela. 


Come opera il Fondo?


Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono demandati compiti decisionali, di intervento e di controllo. 
Lo presiede il Direttore Generale del Turismo ed ha come componenti i rappresentanti di tre amministrazioni pubbliche centrali.

Come presentare la domanda di rimborso? 

L’istanza di rimborso al fondo non è soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto. 
La domanda di rimborso, redatta secondo lo schema allegato, deve essere spedita mediante raccomandata A/R o inviata tramite mail agli indirizzi riportati nello schema di domanda

Normativa di riferimento
 :


·         Art. 9 - Legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"

·         Art. 1 comma 348 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

·         Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” 

·         Art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79

·         D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico